N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 4, comma 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R.

n. 17 del 21 luglio 2010, avente ad oggetto 1''Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007', in relazione all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' in relazione all'art 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost.

L'art. 4, comma 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010, che ha inserito l'art. 1-bis all'interno della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e della famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ha disposto misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale.

La disciplina introdotta dalla richiamata disposizione regionale contrasta con la disciplina contenuta nel d.lgs. 12 aprile 2006, n.

163 in materia di procedure di affidamento dei lavori pubblici, di criteri di aggiudicazione e di anomalie delle offerte, di forme di pubblicita', nonche' in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Conseguentemente, l'art. 4 comma 28 della legge regionale eccede le competenze legislative attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, nonche' viola la competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost.

Prima di analizzare le singole censure di illegittimita' costituzionale mosse all'art. 4, comma 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010, si rende necessaria una breve premessa in ordine al riparto della potesta' legislativa, fra stato e regioni ad autonomia speciale, all'interno del settore degli appalti pubblici, cosi' come delineata dalla giurisprudenza di codesta Corte (Corte cost. 3 dicembre 2008, n. 411; Corte cost. 19 novembre 2007, n. 401; Corte cost. 9 giugno 2010, n. 221).

Al riguardo, si rilevi preliminarmente come l'art. 4 del richiamato Statuto attribuisca alla Regione Friuli-Venezia Giulia la competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, limitandone, tuttavia, l'esercizio al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, nonche' degli obblighi internazionali dello Stato.

Secondo l'insegnamento di codesta Consulta (Corte cost. 9 giugno 2010, n. 221) chiamata a pronunciarsi su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio di costituzionalita', e' lo stesso Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia a contemplare, fra i suddetti limiti all'esercizio della potesta' legislativa primaria, il rispetto dei principi di tutela della concorrenza a cui e' informato il...

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