LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4 - Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2.

(Pubblicata nel Bollttino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 2 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane per l'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, la presente legge disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultanti dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d'Aosta.

  1. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta, sul costo relativo alla componente energia, determinato periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata all'art. 1, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che svolgono attivita' di vendita sul mercato valdostano e che hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Il limite di cui al comma 1 e' derogabile qualora gli utenti comprovino, allegando idonea documentazione, che la maggior potenza e' necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilita' ad uso di soggetti diversamente abili o di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone che versano in gravi condizioni di salute.

    Art. 3

    Applicazione dello sconto 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, apposita domanda conforme al modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto,senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

  3. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, riconoscono il beneficio con decorrenza dalla data della domanda, mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.

    Art. 4

    ...

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