REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 7 - Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)».
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supp. Ordinario al n. 52 del 31 dicembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
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Al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 'Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)' sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo e' cosi' sostituito: 'Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)';
b) al comma 1, dell'art. 1, le parole: 'ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10, (Disciplina regionale dell'agriturismo)' sono sostituite dalle seguenti: 'adottato ai sensi dell'art. 164 della legge regionale n. 31/2008';
c) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole: 'le attivita' definite dalla 1.r. n. 10/2007: ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge' sono sostituite dalle seguenti: 'le attivita' definite dall'art. 151 della legge regionale n. 31/2008';
d) la lettera d) del comma 1, dell'art. 2 e' cosi' sostituita:
'd) attivita' agricole, le attivita' definite al punto 2 dell'allegato A) della legge regionale n. 31/2008 e dall'art. 2135 del codice civile, svolte da soggetti iscritti al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli';
e) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, le parole: 'e dall'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10/2007' sono sostituite dalle seguenti: 'e dall'art. 151; comma 2, della legge regionale n. 31/2008';
f) alla lettera d) del comma 5 dell'art. 3, le parole.: 'ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'art. 145 della legge regionale n. 31/2008';
g) al punto 3 della lettera e) del comma 5 dell'art. 3, le parole: 'di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 152 della n. 31/2008';
h) ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 5 dell'art. 3, le parole: 'di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n.
10/2007' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 151, comma 2, della legge regionale n. 31/2008';
i) al comma 2 dell'art. 6, le parole: 'alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007' sono sostituite dalle seguenti: 'alla data del 27 giugno 2007';
j) al comma 3 dell'art. 8, le parole: 'della legge regionale n.10/2007' sono sostituite dalle seguenti: 'del titolo X della legge regionale n.31/2008'.;
k) al comma 1 dell'art. 10 le parole: 'L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito, all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007, ...'. sono sostituite dalle seguenti:
'L'apporto di prodotti propri e di prodotti...
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