LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2010, n. 3 - Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 16 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. Gli aiuti sono concessi in conformita' a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01), del 27 dicembre 2006, relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

  1. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o in interventi diretti. L'intensita' degli aiuti e' calcolata inequivalente sovvenzione lorda.

  2. Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma associata, e gli altri soggetti indicati nella presente legge.

  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), la concessione degli aiuti di cui alla presente legge spetta alla Regione.

    Art. 2

    Valorizzazione, manutenzione e cura delle foreste 1. Al fine di preservare, rafforzare o ripristinare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste e sostenere la loro biodiversita', possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

    1. tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti, impianti, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dei predetti interventi;

    2. interventi di imboschimento, ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine, diretti all'aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversita', alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste.

  4. La Regione puo' provvedere direttamente, tramite la struttura regionale competente in materia di foreste, di seguito denominata struttura competente, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, qualora per motivata necessita' sia opportuno intervenire urgentemente a difesa della stabilita' ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali su superfici di estensione elevata.

  5. Possono essere concessi aiuti anche per gli interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, ivi compresi quelli concernenti la predisposizione...

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