LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 62 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010).

Art. 6

Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma 1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria concede, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti gestori del servizio terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, contributi in conto capitale di euro 2.000.000,00 annui, per la durata di venti anni, per l'effettuazione dei seguenti interventi:

  1. l'acquisto di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone;

  2. l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature.

  1. Al fine di garantire il necessario equilibrio secondo le occorrenze connesse all'espletamento dei servizi, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende liguri esercenti il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate nel 2008 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale). art. 31, commi 2 e 3).

  2. Le risorse finanziarie di cui al presente art. possono essere utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14. (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

  3. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui al presente art. sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

  4. Allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali di cui al presente art. sono messi a disposizione del nuovo soggetto gestore a titolo gratuito.

  5. Il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalita' per garantire che alla fine del...

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