LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 76 - Commissione regionale per le pari opportunita'.

(Pubblicata nel Bollettino della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 55 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

  1. Che la disciplina dell'attuale 'Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra donna e uomo' deve essere adeguata alle nuove disposizioni statutarie ed in particolare all'art. 55 che prevede l'istituzione di una commissione regionale per le pari opportunita', organismo autonomo di tutela e garanzia, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunita' fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 117, comma settimo, della Costituzione;

  2. Che l'esigenza di rendere piu' efficace la tutela delle pari opportunita' fra donna e uomo rende opportuno prevedere che la Commissione sia composta da sole donne e comunque dal solo genere meno rappresentato in Consiglio regionale e che di essa faccia parte anche la consigliera regionale di parita';

  3. Che e' opportuno prevedere che la composizione della Commissione esprima un'ampia rappresentativita' del mondo femminile, garantendo al contempo la funzionalita' operativa di questo organismo attraverso modalita' semplificate di funzionamento;

  4. Che la nuova legge deve indicare i compiti della Commissione ed i casi in cui essa deve esprimere pareri obbligatori o osservazioni facoltative sugli atti regionali, sotto il profilo del rispetto del principio di pari opportunita';

  5. Che devono essere altresi' regolati la nomina degli organi ed i casi di decadenza delle componenti della Commissione, in particolare a seguito di assenze non giustificate;

  6. Che per le disposizioni di raccordo con le procedure interne del Consiglio regionale si debba fare rinvio al regolamento interno di quest'ultimo, mentre debba essere riservata ad un regolamento interno della stessa commissione la disciplina del funzionamento della commissione stessa.

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Commissione regionale per le pari opportunita' 1. In l'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunita' tra donna e uomo e dell'art. 55 dello Statuto, la presente legge disciplina le modalita' di costituzione e i compiti della Commissione regionale per le pari opportunita', di seguito denominata Commissione.

  7. La Commissione e' organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale.

  8. La Commissione determina l'attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.

  9. La Commissione favorisce il raccordo tra la realta' e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.

    Art. 2

    Composizione e durata 1. La Commissione e' composta:

    1. da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;

    2. dalla consigliera regionale di parita'.

  10. Il numero delle componenti determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione rimane invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa.

  11. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.

  12. Per le indicazioni di candidatura e le proposte di nomina si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi da 1 a 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della...

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