LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 66 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 30 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina, in conformita' all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, di seguito denominato 'Regolamento' e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalita' di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitivita', la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:
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all'incremento di redditivita' e competitivita' delle imprese del settore;
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ad assicurare la qualita' e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;
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alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;
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alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
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alla salvaguardia della biodiversita';
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a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;
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a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.
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Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:
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prodotti agricoli vivi o non trasformati;
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prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
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prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'art.
3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al fondo europeo per la pesca;
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mangimi;
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materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
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lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.
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Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e' equiparato al metodo di agricoltura biologica.
Art. 2
Termini e definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
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'produzione biologica', 'biologico', 'operatore' e 'organismo di controllo' quanto indicato all'art. 2 del regolamento;
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'prodotti dell'agricoltura biologica' o 'prodotti biologici', i prodotti che hanno conseguito la conformita' alla disciplina dettata dal regolamento;
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'azienda biologica', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che svolge tutte le sue attivita' di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti;
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'azienda mista', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale;
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'azienda in conversione', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall'art. 17 del regolamento, necessario per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.
Art. 3
Procedure di assoggettamento al sistema di controllo 1. Gli operatori biologici che producono o preparano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione biologica notificano l'inizio dell'attivita' alla Regione e all'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prescelto dall'operatore.
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L'organismo di controllo comunica alla Regione l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal regolamento anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui art. 4.
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Gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione e all'organismo di controllo prescelto, ogni variazione dei dati aziendali entro trenta...
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