LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 66 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 30 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina, in conformita' all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, di seguito denominato 'Regolamento' e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalita' di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitivita', la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:

  1. all'incremento di redditivita' e competitivita' delle imprese del settore;

  2. ad assicurare la qualita' e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;

  3. alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;

  4. alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

  5. alla salvaguardia della biodiversita';

  6. a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;

  7. a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.

    1. Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:

  8. prodotti agricoli vivi o non trasformati;

  9. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

  10. prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'art.

    3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al fondo europeo per la pesca;

  11. mangimi;

  12. materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

  13. lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.

    1. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e' equiparato al metodo di agricoltura biologica.

    Art. 2

    Termini e definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

  14. 'produzione biologica', 'biologico', 'operatore' e 'organismo di controllo' quanto indicato all'art. 2 del regolamento;

  15. 'prodotti dell'agricoltura biologica' o 'prodotti biologici', i prodotti che hanno conseguito la conformita' alla disciplina dettata dal regolamento;

  16. 'azienda biologica', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che svolge tutte le sue attivita' di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti;

  17. 'azienda mista', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale;

  18. 'azienda in conversione', l'impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4 che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall'art. 17 del regolamento, necessario per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.

    Art. 3

    Procedure di assoggettamento al sistema di controllo 1. Gli operatori biologici che producono o preparano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione biologica notificano l'inizio dell'attivita' alla Regione e all'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prescelto dall'operatore.

    1. L'organismo di controllo comunica alla Regione l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal regolamento anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui art. 4.

    2. Gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione e all'organismo di controllo prescelto, ogni variazione dei dati aziendali entro trenta...

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