N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2009

IL TRIBUNALE Il Giudice unico dell'intestato tribunale ha emesso la seguente ordinanza nella lite fra le parti intercorsa.

Il sig. Coronella Antonio ha proposto opposizione al provvedimento di trascrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati del 29 ottobre 2008 e notificato il 7 novembre 2008.

Infatti il Coronella ritiene di non aver mai ricevuto il preavviso di fermo amministrativo e di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali preordinate e ne chiedeva la revoca del provvedimento di trascrizione di fermo di beni mobili registrati.

Si costituiva l'agente di riscossione eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del giudice tributario ex art. 35 legge n. 248/06 con cui si devolve alla cognizione del giudice del tributo i provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessi in relazione a carichi esattoriali scaduti aventi natura tributaria.

Equitalia inoltre ritiene per le altre cartelle esattoriali riferite a sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada la competenza del giudice di pace di Firenze. Su questo argomento il Coronella ritiene invece applicabile la lettera c) terzo comma dell'art. 22-bis, legge n. 689/81 inquanto sanzione diversa da quella pecuniaria e sia competente il Tribunale di Montevarchi.

Questo giudice deve quindi pronunciarsi su fatto se il fermo amministrativo di beni mobili registrati riferite a cartelle esattoriali emesse per sanzioni del Codice della strada siano di competenza di questo Tribunale, del Giudice di pace di ove sono state commesse le violazioni al codice della strada o di quello di residenza del Coronella quindi del Giudice di pace di Montevarchi.

Nell'esame pero' della norma di riferimento occorre far presente che l'art. 22-bis e l'art. 22 della legge n. 689/81 paiono non conformi alla Costituzione nella parte in cui limitano ed individuano il foro competente per conoscere di siffatte eccezioni solo il Giudice ove sono state sollevate le sanzioni amministrative, violando cosi' gli artt. 3, 97, 111 e 113 Cost.

Infatti pare a questo magistrato non costituzionale la circostanza che il cittadino in condizioni di eguaglianza per farsi tutela contro un organo amministrativo ex art. 113 Cost. debba sempre recarsi al foro dove e' stata commessa l'infrazione al codice della strada ex art. 22 e 22-bis della legge n. 689/81 cosi' contravvenendo all'art. 111 Cost. secondo comma essendo il cittadino non piu' in...

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