N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento n. 10/10 R.G. - R.G.N.R. n. 1379/09 P. M. a carico di Eromosele Solomon, nato in Nigeria il 27 aprile 1987, con domicilio determinato ex art. 161, comma 4 c.p.p. presso il difensore d'ufficio avv. Giuseppe Rizzo, in Chiampo (Vicenza), via Dal Maso n.

46, imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, perche' faceva ingresso o comunque si tratteneva nel territorio dello Stato illegalmente.

Fatto accertato in Valdagno (Vicenza) il 7 novembre 2009.

Fatto e rilevanza della questione di costituzionalita'.

L'imputato e' stato controllato e denunciato dalla Polizia Giudiziaria per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano.

Quindi, e' stato tratto a giudizio a seguito di richiesta di fissazione udienza per presentazione immediata ai sensi dell'art.

20-bis del d.lgs. n. 274/2000.

Applicazione della norma nel caso di specie imporrebbe a questo giudice l'applicazione della sanzione penali all'imputato e quindi senz'altro rilevante appare nel giudizio in corso la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Motivazione e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' Il Giudice di pace di Valdagno ritiene sussistano i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio n. 94, il quale introduce nel nostro ordinamento il reato di cd 'clandestinita''.

Questa norma, che ha innovato il T.U. Immigrazione, infatti, inserendo una norma, la cui rubrica recita 'Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' e prevede che, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero, che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' di quelle di cui all'art. 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

La fattispecie in esame punisce l'ingresso illecito o la permanenza illegale sul nostro territorio da parte di soggetti stranieri clandestini.

La finalita' primaria del Legislatore pare essere quella di creare un fortissimo deterrente psicologico nei confronti di soggetti, che intendono entrare o rimanere clandestinamente in Italia, munendo di sanzione penale la permanenza clandestina nel nostro territorio da parte di stranieri.

L'illecito in esame si applica al soggetto che, nonostante la mancanza del permesso di soggiorno o comunque titolo equivalente, abbia fatto ingresso o si trovi sul territorio dello Stato.

Rientrano in tale ipotesi non solo gli extracomunitari clandestini entrati illegalmente o quelli gia' espulsi, ma anche il comunitario allontanato dal territorio dello Stato o l'immigrato in genere che, a qualunque titolo, abbia fatto i scadere il permesso di soggiorno a tempo determinato.

L'illecito in esame si consuma nel momento in cui o il clandestino entri illegittimamente in Italia o nel momento in cui scada il precedente e valido titolo di soggiorno e lo stesso, nonostante cio', si trattenga sul nostro territorio. Il fatto e' quindi oggettivo ed a nulla rileva la consapevolezza o meno del reo, trattandosi di condotta punibile a titolo di colpa, in quanto reato contravvenzionale.

Non viene quindi punito solo un comportamento c.d. attivo del soggetto, cioe' l'ingresso nel territorio dello Stato italiano, ma anche un semplice status, connesso al trattenimento nel territorio dello Stato, in mancanza di valido titolo giustificativo, a seguito dell'entrata in vigore della norma, che trasforma un comportamento in essere, che prima di questa entrata in vigore era penalmente irrilevante, in un comportamento sanzionabile.

La norma e' percio' applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge.

A seguito dell'accertamento dell'illecito in esame, il reo viene condannato al pagamento di una ammenda compresa tra € 5.000 ed €

10.000.

A tale ammenda, come si evince dal primo capoverso del punto 1 dell'art. 10-bis T.U. Immigrazione, non si applica l'oblazione prevista dall'art. 162 del codice penale.

Appare di immediata intuizione che l'ammenda nella stragrande maggioranza dei casi sara' difficilmente recuperabile, ferma restando la presenza di un giudizio immediato avanti al Giudice di pace.

Questo nuovo reato trova un precedente sempre nel T.U.

Immigrazione, che all'art. 14 prevede l'ipotesi dello straniero, che si trattiene illecitamente nel territorio dello Stato italiano, rendendosi inadempimente all'obbligo di lasciare il territorio a seguito di provvedimento del Questore.

In simile ipotesi il reo e' esplicitamente informato della normativa vigente e il trattenersi sul territorio e' palesemente una ipotesi piu' grave, rispetto alla nuova figura...

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