N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2010

IL TRIBUNALE Rilevato che la difesa dell'imputato Berlusconi Silvio ha prodotto attestazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui viene dato atto della sussistenza di un continuativo impedimento del suddetto imputato a comparire in udienza fino alla data del prossimo 27 luglio;

Considerato:

che tale attestazione indica altresi' la stretta correlazione tra l'impedimento cosi' rappresentato e le funzioni di Governo che il predetto imputato e' chiamato a svolgere quale attuale Presidente del Consiglio dei Ministri;

che a fronte di tale documentazione e' stata avanzata ai sensi dell'art. 1 legge n. 51/2010 istanza di differimento dell'udienza preliminare alla data del 27 luglio 2010;

Sentito il pubblico ministero che ha chiesto la fissazione di un calendario di udienze per i mesi di settembre ed ottobre prossimi;

Sentita la difesa dell'imputato Berlusconi Silvio che ha offerto la propria disponibilita' in tal senso, precisando che un'eventuale programmazione delle udienze dovra' comunque essere modulata sulla base dei futuri impegni istituzionali del proprio assistito, allo stato non individuabili;

Sentite le altre parti che non si sono opposte al rinvio dell'odierna udienza;

Osserva L'art. 1 della legge n. 51 /2010 individua come legittimo impedimento a comparire nelle udienze di procedimenti penali che vedano imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, incluse le attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' qualunque altra attivita' coessenziale alle funzioni di Governo e dispone che il giudice, sulla scorta della certificazione redatta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante tale impedimento con carattere di continuativita' per un determinato arco temporale, differisca l'udienza oltre il periodo indicato, comunque, non superiore a mesi sei.

Nell'indicare tale impedimento, il testo di legge richiama espressamente l'art. 420-ter c.p.p., norma che disciplina, tipizzandole, le situazioni di assenza dell'imputato rilevanti ai fini del differimento dell'udienza, stabilendo che l'impedimento a comparire, per essere rilevante, debba essere assoluto ed affidando al giudicante l'onere di operare tale vaglio, secondo il principio del libero convincimento.

Si tratta quindi di stabilire se alla luce della normativa in esame, il giudice conservi il potere, stabilito dall'art. 420-ter c.p.p., di...

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