N. 291 SENTENZA 4 - 8 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza del 25 novembre 2009, iscritta al numero 128 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 25 novembre 2009, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui esclude che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale possa essere disposta per piu' di una volta in favore del condannato nei cui confronti sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale.

1.1. - Il giudice a quo e' chiamato a valutare la posizione di persona detenuta in espiazione della pena di un anno e otto mesi di reclusione, inflittagli per un delitto di tentato furto commesso il 7 aprile 2009, cioe' nello stesso giorno di decorrenza della pena in corso di esecuzione. In precedenza, ed in particolare nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2006, l'interessato aveva gia' subito condanne per i delitti di furto, di violazione delle norme concernenti le misure di prevenzione, di ricettazione e di evasione.

Nel 2006 era stata applicata in suo favore, con esito positivo, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Si precisa dal rimettente, con riferimento alla pena attualmente eseguita, che 'in sentenza e' stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.'.

Secondo il Tribunale sussisterebbero le condizioni per una nuova misura di affidamento in prova, anche in considerazione delle caratteristiche personali del reo, segnato da deficit intellettivo e deprivato culturalmente, per tali ragioni male inserito nell'ambiente carcerario, ed invece ben contenuto, di norma, nell'ambiente familiare e sociale della piccola comunita' di provenienza.

Tuttavia - prosegue il rimettente - nessuna delle misure alternative alla carcerazione e' applicabile nel caso concreto. Un nuovo affidamento in prova al servizio sociale e' precluso dalla norma oggetto di censura. L'intervenuta applicazione della circostanza concernente la recidiva reiterata comporta anche - in base al testo novellato dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n.

354 del 1975 - che non possa essere disposta in favore del condannato la misura della detenzione domiciliare. Sempre in ragione della recidiva, infine, mancano le condizioni per l'accesso alla semiliberta', posto che il nuovo art. 50-bis dell'ordinamento penitenziario esige, nei casi in questione, la preventiva espiazione della pena nella misura di due terzi. Il Tribunale osserva d'altra parte, a tale ultimo proposito, che le esigenze rieducative poste dal caso di specie sarebbero meglio assicurate tramite una misura fondata sulla sorveglianza, piuttosto che su prestazioni a carattere socio-assistenziale.

1.2. - Il rimettente evoca anzitutto, a sostegno della questione sollevata, la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, nella disciplina della pena, l'attuazione della finalita' rieducativa puo' concorrere con esigenze diverse, a cominciare dalla difesa sociale, a condizione che tali ultime esigenze siano assicurate con il minimo possibile sacrificio dell'opera di rieducazione, e che nessuna tra le funzioni in concorso resti di fatto obliterata (e' citata la sentenza n. 78 del 2007).

L'accesso alle misure alternative, nel concorso delle condizioni per ciascuna previste, costituisce secondo il Tribunale una modalita' essenziale di attuazione del finalismo rieducativo della pena.

Tuttavia, per i recidivi reiterati, sarebbe stato introdotto uno sbarramento quasi impenetrabile, non...

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