DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 1113 - Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: 'Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).',

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilita' ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.

  1. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:

    1. la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;

    2. le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

    3. il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;

    4. i criteri e le modalita' per il rilascio delle certificazioni;

    5. i criteri e le modalita' di promozione della formazione delle professionalita' che concorrono ai processi di certificazione;

    6. la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;

    7. le modalita' di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilita' ambientale.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici.

  2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti e' quella riportata all'art. 99 della legge provinciale n.

    1 del 2008.

    Art. 3

    Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, cosi' come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

  3. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

    1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonche', comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

    2. i beni ambientali di cui all'art. 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

    3. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

    4. gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

    5. gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;

    6. edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per piu' di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque gia' dotati di tali impianti.

    Art. 4

    Requisiti di prestazione energetica 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 nonche' dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonche' la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di questo regolamento.

  4. L'allegato A puo' essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione puo' prevedere le necessarie norme transitorie nonche' le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

  5. L'allegato A si applica nei seguenti casi:

    1. edifici di nuova costruzione;

    2. sostituzione edilizia;

    3. demolizione e ricostruzione;

    4. ampliamenti dei volumi superiori del 20 per...

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