LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 10 - Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante 'Nuovo ordinamento del commercio' 1. L'art. 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito:

'Art. 6 (Grandi strutture di vendita). - 1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.

  1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, che dovra' pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

  2. Le domande si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.'.

  3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

    'b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e Internet point. Piu' esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall'edificio. Il consumatore puo' accedere attraverso uno spazio comune, antistante l'area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l'area casse per tutte le merci acquistate.'.

  4. Nel comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.'.

  5. Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 16-ter (Rifornimento self-service di metano per autotrazione). - 1. Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilita' di rifornimento self-service anche al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio, purche' vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi.

  6. Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull'uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validita', una chiave elettronica che autorizza l'azionamento del sistema 'pre-pay'.

    L'utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che puo' utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

  7. L'utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell'uso e' possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell'idoneita' sia dell'utente che del veicolo.'.

    Art. 2

    Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 recante 'Ordinamento dell'artigianato' 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituito:

    '4. Qualora la forma prescelta sia quella della societa' o cooperativa a responsabilita' limitata, l'impresa e' considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle societa' composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e detiene piu' della meta' del capitale sociale.'.

  8. Nel testo italiano dell'art. 25, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 32, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e dell'art. 38, comma 1, lettere

    b), c), d) ed e) della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: 'operaio specializzato o operaia specializzata' sono sostituite dalle parole: 'operaio qualificato o operaia qualificata'.

  9. L'alinea del comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita:

    '1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici:'.

  10. Il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituito:

    '4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attivita' artigiana dell'estetista.

    L'esercizio di tali attivita' non e' pertanto soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ma alla vigente normativa statale in materia sino all'entrata in vigore di una norma specifica in materia a livello provinciale.'.

  11. E' abrogato il comma 13 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.

  12. Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita:

    'Ausübung der Berufe im Hygiene- und Kökperpflegegewerbe'.

  13. La lettera a) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita:

    'a) denunci l'inizio di attivita' presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine prescritto;'.

  14. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera:

    'f) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.'.

    Art. 3

    Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 recante 'Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini' 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

    'a) contributi a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa ammessa;'.

    Art. 4

    Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 recante 'Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale' 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e' cosi' sostituito:

    '1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.'.

    Art. 5

    Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 recante 'Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci' 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale...

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