LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 60 - Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Organizzazione 1. La presente legge disciplina l'organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con le disposizioni stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002 (Linee guida per uniformare le attivita' di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto).

2. L'organizzazione di cui al comma 1 e' costituita da:

  1. strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto di organi, tessuti e cellule;

  2. centro regionale trapianti;

  3. comitato regionale per i trapianti;

  4. coordinatori locali.

    3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle diverse funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), il registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo e' istituito e riveste proprie funzioni ai sensi della deliberazione della giunta regionale 7 giugno 1996, n. 1862 (Istituzione e funzionamento del Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo).

    Art. 2

    Competenze della Regione 1. Sono compiti della Regione:

  5. il controllo sulle attivita' dei centri regionali e interregionali sulla base delle apposite linee guida del Ministero competente, ove emanate;

  6. le attivita' di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 191/2007;

  7. la promozione dell'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attivita' connesse all'effettuazione dei trapianti;

  8. la promozione di attivita' di informazione ed educazione sanitaria in collaborazione con il centro regionale trapianti;

  9. l'adesione al centro interregionale di riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative;

  10. l'approvazione delle direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalita' di funzionamento del centro regionale trapianti;

  11. la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti;

  12. la nomina del comitato regionale dei trapianti.

    Art. 3

    Strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto di organi, tessuti e cellule 1. Le caratteristiche di multidisciplinarieta'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT