DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio 2009, n. 1012 - Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione n. 1629 di data 3 luglio 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)',

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola' disciplina educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola', disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare:

  1. le modalita' e i tempi di svolgimento del corso-concorso;

  2. le materie oggetto del corso-concorso;

  3. le modalita' di calcolo del numero di posti messi a concorso;

  4. le modalita' per la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale;

  5. i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

    1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola rispetto alla possibilita' di assunzione dei dirigenti delle istituzioni formative ai sensi della legge sul personale della Provincia.

    Art. 2

    Fasi procedurali del corso-concorso 1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corsoconcorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

  6. la preselezione, disciplinata dall'art. 6;

  7. il concorso di ammissione, disciplinato dall'art. 8;

  8. il periodo di tirocinio formativo, disciplinato dall'art. 9;

  9. l'esame finale, disciplinato dall'art. 10.

    1. Il corso-concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

    2. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata 'struttura provinciale competente', entro il termine di diciotto mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalita' specificate nel bando.

    3. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.

      Art. 3

      Indizione del corso-concorso, approvazione del relativo bando e pubblicita' 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso e con il medesimo provvedimento approva altresi' il relativo bando.

    4. Il bando del corso-concorso e' pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

      Art. 4

      Contenuti del bando del corso-concorso 1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare:

  10. il richiamo di conformita' dei contenuti del bando e delle modalita' con le quali e' espletato il corso-concorso, alle norme di questo regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

  11. il numero dei posti di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale per i quali e' indetto il corsoconcorso calcolato, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione dello stesso e delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per raggiunti limiti di eta' o di cessazione dal servizio per altri motivi;

  12. il termine e le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione al corso-concorso, delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente e della documentazione richiesta dal bando medesimo. Al bando e' allegato un facsimile della domanda;

  13. la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalita' per il suo versamento;

  14. l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 nonche' dalla normativa provinciale vigente per la partecipazione al corso-concorso;

  15. l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova di preselezione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, nonche' del numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 5;

  16. l'indicazione, con riguardo alla prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), delle materie ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B, nonche' dei criteri di svolgimento della predetta prova; il bando puo' prevedere che la prova di preselezione sia effettuata da aziende specializzate in selezione del personale;

  17. l'indicazione del peso da attribuire:

    1) alla preselezione per titoli e alla prova di preselezione previste, rispettivamente, dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), al fine della...

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