LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5 - Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge e' volta ad assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattivita' naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.

  1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) limitatamente agli ambiti di competenza regionale.

  2. Le disposizioni della presente legge concorrono altresi', limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all'applicazione:

    1. del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane);

    2. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni);

    3. del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7-bis e 27 del decreto legislativo n. 230/1995, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 52/2007.

      Art. 3

      Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale 1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:

    4. nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995;

    5. nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995;

    6. autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 230/1995.

  3. La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.

  4. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti si avvalgono:

    1. dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

    2. delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio;

    3. del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).

  5. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono avvalersi dell'organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 5.

  6. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 lettera b) la Regione si avvale altresi' del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) e puo' avvalersi di propri esperti per la valutazione dei criteri di sicurezza e di radioprotezione adottati per l'identificazione dell'area per i depositi e la loro progettazione.

  7. La Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l'intesa sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili e di combustibile irraggiato di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

  8. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione dei pareri e delle intese previste all'articolo 25, comma 1 e comma 2 lettere g) ed h) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia).

  9. La Giunta regionale nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della l. 99/2009 si esprime avvalendosi anche del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) ed acquisito il parere della competente commissione consiliare.

    Art. 4

    Attivita' di monitoraggio ed informazione 1. La Regione assicura un'attivita' permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio, sui trasporti nucleari e sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

  10. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi di popolazione per i quali e' stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l'informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in tali occasioni.

  11. Per le attivita' di cui al comma 1 sono istituiti:

    1. il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attivita' di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;

    2. il tavolo tecnico sulle attivita' di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle attivita' di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo tecnico nucleare;

    3. il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe strutture nazionali.

  12. Il...

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