LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 20 - Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 25 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle convenzioni di diritto internazionale, della normativa comunitaria e statale, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e concorre a tutelare e valorizzare, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale.

  1. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, e' definito ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:

    1. Sauris/Zahre;

    2. frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;

    3. Tarvisio/Tarvis;

    4. Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;

    5. Pontebba/Pontafel.

  2. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca e' prevista la promozione e la valorizzazione delle varieta' saurana e timavese.

  3. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varieta' saurana e timavese, nei territori di cui al comma 2 .

  4. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, da' attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversita' linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.

    Art. 2

    Principi 1. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione dei principi espressi:

    1. dall' articolo 6 della Costituzione ;

    2. dall' articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

    3. dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;

    4. dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.

      848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

    5. dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

    6. dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

    7. dai documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

    8. dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

  5. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999 , all' articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all' articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversita' culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

    Art. 3

    Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca 1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificita' culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene politiche e iniziative volte alla piu' ampia collaborazione con paesi europei in cui e' storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri...

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