LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 56 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 25 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione della legge 1. In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione stabilisce norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  1. La presente legge riconosce e promuove il contraddittorio e la partecipazione collaborativa dei cittadini all'attivita' amministrativa, nonche' l'accesso ai relativi documenti e stabilisce obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

  2. Le norme della presente legge sono applicate dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali o dipendenti, nonche' da altri soggetti privati, limitatamente all'espletamento di funzioni amministrative per conto della Regione o dei suoi enti.

  3. In coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, nell'esercizio della propria autonomia, adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per quanto di propria competenza.

    Art. 2

    Principi generali 1. L'attivita' amministrativa della Regione, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, e' retta da criteri di economicita', efficacia, imparzialita', democraticita', pubblicita', proporzionalita' e trasparenza.

  4. La Regione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce utilizzando strumenti del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

  5. In sede di revisione della disciplina dei singoli procedimenti la Regione persegue obiettivi di:

    1. semplificazione, snellimento delle procedure e degli adempimenti istruttori, promuovendo la massima applicazione degli istituti previsti dalla legge a tali fini;

    2. trasparenza, massima partecipazione e coinvolgimento dei soggetti interessati al procedimento, al fine di garantire il rispetto degli interessi coinvolti;

    3. proporzionalita', al fine del perseguimento dell'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi dei privati per evitare o ridurre al minimo indispensabile le limitazioni alle liberta' degli interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

  6. Il procedimento amministrativo non puo' essere aggravato o ritardato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 10.

    Art. 3

    Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria attivita', l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. La Regione favorisce l'uso di strumenti telematici con particolare riferimento all'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni fra le proprie strutture.

    Art. 4

    Obbligo di adozione del provvedimento espresso e di comunicazione ai destinatari 1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  7. Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.

  8. In ogni atto comunicato al destinatario sono indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

    Art. 5

    Obbligo di motivazione 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

  9. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

  10. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima e' indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

    Art. 6

    Criteri per l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, di appositi criteri e modalita' da parte della Giunta regionale, ove non siano gia' stabiliti dalla legge o da deliberazioni consiliari.

  11. L'osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

    Art. 7

    Termini del procedimento 1. Qualora non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge, o non sia stato individuato ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni.

  12. Con regolamento sono definiti i termini, non previsti da disposizioni di legge e superiori a trenta giorni, entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti; al fine di garantire la piu' sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessita' dello stesso, i termini di cui al presente comma non possono superare i novanta giorni, salvo quanto stabilito al comma 3.

  13. Il termine del procedimento puo' essere stabilito entro il limite massimo di centottanta giorni, in presenza di casi specificamente individuati, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento.

  14. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda...

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