LEGGE REGIONALE 11 novembre 2009, n. 19 - Codice regionale dell'edilizia.
(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 18 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell'attivita' edilizia, in conformita' alla Costituzione e all'ordinamento comunitario, al fine di promuovere:
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il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini;
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la diffusione dell'edilizia sostenibile e il miglioramento della qualita' architettonica attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale;
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il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili e dell'edilizia sostenibile, nonche' la salvaguardia delle risorse naturali;
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lo sviluppo economico e il miglioramento della competitivita' dei settori interessati;
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la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi.
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Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
Art. 2
Regolamento di attuazione 1. Il regolamento di attuazione della presente legge e' emanato in conformita' ai principi generali di cui all'articolo i della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonche' secondo i criteri di partecipazione, pubblicita' e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si puo' prescindere dal parere.
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Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge con riferimento a:
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criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla presente legge, ai fini della determinazione della superficie, dell'altezza, del volume utili, della superficie accessoria e della superficie coperta;
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modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi;
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criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili;
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individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformita' e delle procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitu' militari ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari), e successive modifiche;
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disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento di barriere architettoniche e agibilita' degli edifici.
Art. 3
Definizioni generali 1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:
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edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuita' dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o piu' accessi;
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unita' immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali e' destinato;
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elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
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parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura;
la parete finestrata e' la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
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superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unita' immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
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superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unita' immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
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superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unita' immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
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superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonche' l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
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volume utile (Vu): il volume dell'unita' immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
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volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unita' immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unita' immobiliare, nonche' il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
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altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio piu' alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
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altezza utile dell'unita' immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello piu' elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
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sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
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distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
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Ai fini della presente legge si intende per:
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abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unita' immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonche' tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalita';
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adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unita' immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonche' quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalita' degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
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area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purche' suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purche' la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.
Art. 4
Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:
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nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni...
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