LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 28 - Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attivita' di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.

  1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

    1. individuazione e censimento dei siti minerari dismessi, compresi i compendi immobiliari al servizio delle attivita' minerarie cessate o in fase di dismissione;

    2. definizione delle necessita' di tutela a fini di sicurezza dei siti minerari e dei relativi compendi pertinenziali;

    3. individuazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza statica e di recupero ambientale, tenendo conto delle specificita' dei siti minerari dismessi;

    4. definizione delle possibilita' di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessita' di conservazione e di tutela delle strutture interessate;

    5. previsione e promozione delle attivita' integrate di sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio che presentino cantieri dismessi;

    6. semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;

    7. conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici delle passate attivita' minerarie;

    8. programmazione delle attivita' di valorizzazione dei siti minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato dei piu' significativi comprensori minerari regionali;

    9. promozione e incentivazione delle attivita' di ricerca scientifica per le scienze minerarie all'interno dei sotterranei dismessi, in accordo con il sistema universitario regionale;

    10. qualificazione degli operatori interessati agli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali, tecniche, gestionali e di sicurezza;

    11. incentivazione delle attivita' di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

    Art. 2

    Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso 1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali.

  2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attivita' condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art.

    1, comma 2.

  3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realta' e attivita' di valorizzazione gia'...

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