LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 - Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.

  1. La legge disciplina, altresi', le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.

  2. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.

    Art. 2

    Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche 1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

    1. rifugi escursionistici;

    2. rifugi alpini;

    3. rifugi non gestiti;

    4. bivacchi fissi.

  3. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.

  4. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attivita' alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalita', sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.

  5. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite ne' custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonche' dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.

  6. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

    Art. 3

    Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche 1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti.

  7. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

    Art. 4

    Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attivita' di gestione 1. L'esercizio dell'attivita' di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

  8. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

    1. dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

      773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

    2. dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

    3. dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.

  9. Nella dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della localita', la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacita' ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.

  10. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attivita' individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.

  11. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito e' subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.

  12. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonche' la veridicita' dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonche', a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di...

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