N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 agosto 2010
Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia,
Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale alle liti dd. 12 luglio 2010, rep. n. 22878 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, dr. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 1157/2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto dell'e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro dd. 1º giugno 2010 (all. 3), registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera dd. 4 giugno 2010, prot. n. 2256 (all. 4), relativa all'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
Con e-mail dd. 1º giugno 2010, registrata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n.
2254 ed inviata dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con nota dd. 4 giugno 2010, prot. n. 2256, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sostiene l'applicabilita' dell'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' delle Province autonome di Trento e Bolzano stesse.
Secondo il citato art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 'a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale:
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del loro fabbisogno di spazio allocativo;
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delle superfici da esse occupate non piu' necessarie.
Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modficazioni:
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accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;
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verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;
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stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti;
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consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato.
Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.
Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi...
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