N. 265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 485 del 1999, proposto da: Renga Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso l'avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14;

Contro:

I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Regni, con domicilio eletto presso Massimo Regni in Perugia, via M.

Angeloni, 43/A;

Provveditorato Studi di Perugia, Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

Istituto Magistrale Statale 'Pieralli' di Perugia, per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di buonuscita (ex d.P.R. n. 1032/1973) e dell'indennita' di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. avv.

S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per l'I.N.P.D.A.P. e l'avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

F a t t o e d i r i t t o 1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato musica presso le scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo 1973 e (dopo un'interruzione correlata alla gravidanza) dal 20 settembre 1977 fino all'anno scolastico 1997/1998.

E' stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998.

La ricorrente stessa non e' mai stata inserita nei ruoli del personale statale, ma avuto sempre una serie di incarichi continuativi.

  1. Chiede oggi:

    all'I.N.P.D.A.P.: l'indennita' di buonuscita per i periodi in cui e' stata iscritta all'inerente Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni);

    allo Stato: l'indennita' di fine rapporto ai sensi dell'art.

    9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi.

  2. I fatti ora riassunti, non sono controversi.

  3. In diritto, la domanda e' sorretta da approfondite argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che:

    alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale dovrebbero ritenersi superati, almeno nella loro interpretazione letterale, i precetti recati dall'art. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e dall'art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordinano la corresponsione delle indennita' in contesa rispettivamente all'iscrizione al Fondo suddetto per almeno un anno e alla...

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