Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 15 maggio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª, di seguito chiamato codice, ed in particolare gli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, secondo cui il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto se autorizzato d espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite;

Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi bensi' la finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo Art. 22 del citato codice, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal garante per la proiezione dei dati personali (di seguito denominato garante), ai sensi dell'Art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;

Vista la delibera n. 674 del 31 marzo 2006 con la quale, in relazione ai trattamenti di dati personali svolti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la giunta regionale, ai sensi dell'Art. 29 del codice, ha nominato responsabili i servizi, ciascuno con riferimento ai trattamenti eseguiti, ed ha attribuito alle direzioni centrali compiti di vigilanza e piu' in generale l'esercizio delle funzioni del titolare nelle materie di rispettiva competenza, cosi' implicitamente riconoscendo che la titolarita' dei trattamenti di dati personali eseguiti dalla Regione medesima spetta all'amministrazione regionale nel suo complesso, ferma restando l'autonoma titolarita' del consiglio regionale per i trattamenti ivi compiuti;

Preso atto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in forza del quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potesta' regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte...

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