Regolamento regionale recante: .

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del

15 giugno 2006)

I PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40 - 3134 del 12 giugno 2006

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell'apposito registro regionale, istituito a norma dell'Art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonche' le modalita' di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell'Art. 10 della legge regionale n. 7/2006.

    Art. 2.

    Requisiti generali di iscrizione

  2. In applicazione di quanto disposto dall'Art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2006, per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:

    1. a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 7/2006;

    2. ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'Art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). L'autonomia della sede operativa e' di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed e' garantita dalle disposizioni statutarie.

    Art. 3.

    Requisiti specifici di iscrizione

  3. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali, una per ciascuna delle circoscrizioni provinciali, come disposto dall'Art. 6, commi 1, della legge regionale n. 7/2006.

  4. Sono iscritte alla sezione regionale del registro le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui all'Art. 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

    1. essere un'associazione che opera con strutture ubicate in almeno tre province del Piemonte;

    2. essere un'associazione che ha in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila;

    3. essere un'associazione di enti;

    4. essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presente e operanti in piu' di una provincia del Piemonte, il quale e' l'articolazione di secondo livello di un'associazione iscritta nel registro nazionale di cui all'Art. 7 della legge n. 383/2000;

    5. essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in piu' di una provincia del Piemonte, in quanto articolazione di secondo livello.

  5. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 2, lettere d) ed e), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro regionale solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione e' garantita dalle disposizioni statutarie.

  6. Le associazioni di cui all'Art. 2, che non posseggono alcuno dei requisiti specifici di cui al comma 2, sono iscritte alla sezione provinciale del registro regionale in base alla ubicazione della propria sede legale.

    Art. 4.

    Domanda di iscrizione

  7. La domanda di iscrizione al registro regionale e' inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dell'associazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

    1. copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione richiedente con copia dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalita' giuridica;

    2. relazione descrittiva della fisionomia dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:

      1) l'ambito di diffusione territoriale dell'associazione richiedente nonche', limitatamente agli organismi di cui all'Art. 3, comma 2, lettere d) ed e), della denominazione e dell'indirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dell'associazione richiedente;

      2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

      3) il numero totale dei soci;

      4) il settore prevalente di attivita', individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere...

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