DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2009, n. 367 - Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'art.

9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed e' disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che puo' essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale;

Ritenuto di provvedere con la predisposizione di apposito regolamento;

Considerato che lo schema di regolamento di attuazione dell'art.

9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorale di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, predisposto dalla competente struttura regionale e' stato inviato in diramazione a tutte le Direzioni centrali interessate in data 3 novembre 2009;

Visto il testo definitivo del regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e ritenuto di emanarlo;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2917 del 22 dicembre 2009;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvopastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), disciplina la concessione in uso temporaneo, di seguito denominata concessione, dei beni di cui all'allegato A, di seguito denominati beni, affidati alla disponibilita', alla gestione, alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito...

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