LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 28 - Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di eta'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 14 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto e dell'ordinamento europeo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parita' di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con piu' di quaranta anni di eta', quale categoria a rischio di esclusione sociale.

Art. 2

Incentivi 1. La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota de minimis, ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri e modalita' di cui all'art. 3.

  1. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente.

    Art. 3

    Criteri e modalita' di erogazione dei benefici 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le modalita' di erogazione degli incentivi di cui all'art. 2 e adotta lo schema di convenzione, da sottoscrivere con le imprese beneficiarie, che contiene tra l'altro:

    1. i tempi, i contenuti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e riqualificazione professionale, che in ogni caso non puo' superare i sei mesi;

    2. le modalita' di controllo della Regione che ha il compito di accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto e verificare l'avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato.

    Art. 4

    Revoca del contributo 1. La Regione provvede alla revoca dei benefici e...

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