LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2010, n. 9 - Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni.

(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. L'articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n.

    10, e' cosi' sostituito:

    'Art. 7-bis (Criteri di determinazione) - 1. L'indennita' di espropriazione e' determinata in base a parametri diversi a seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.

  2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione ed e' ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

  3. Non possono essere calcolate nel computo dell'indennita' le costruzioni, le piantagioni e le miglorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un'indennita' maggiore; e' fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell'articolo 3.'

    Art. 2

  4. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 7-ter (Definizioni) - 1. Sono considerate aree non edificabili:

    1. le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;

    2. le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;

    3. la viabilita'.

  5. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e c), nonche' quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).

  6. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all'installazione di impianti di telecomunicazione nonche' le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.

  7. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze.'

    Art. 3

  8. Dopo l'articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 7-quater (Indennita' per le aree non edificabili) - 1.

    L'indennita' di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5.

  9. Per le aree boschive, l'indennita' di cui al comma 1 e' riferita al valore del terreno; il legnatico puo' essere utilizzato dal proprietario, che provvede all'asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell'indennita' e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.'

    Art. 4

  10. Dopo...

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