DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4 - Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1-13279 del 15 febbraio 2010

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)'.

Art. 1

Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e sostituisce, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 4/2009, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

  1. L'allegato A al presente regolamento contiene le definizioni relative alle categorie forestali e alle forme di governo del bosco ed elenca gli interventi selvicolturali con riferimento all'art. 6 della legge regionale n. 4/2009.

    Art. 2

    Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe 1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformita' a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

  2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento, limitatamente alle materie di cui agli articoli dal 20 al 30 o dove esplicitamente previsto:

    1. quando previsti all'interno dei piani forestali aziendali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 e degli strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui all'art. 12 della legge stessa;

    2. quando autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 4/2009, anche in difformita' a strumenti di pianificazione forestale approvati.

  3. Le deroghe al regolamento sono motivate nell'ambito delle proposte di piano e nei progetti di intervento e sono esplicitamente approvate, contestualmente agli stessi, dalla struttura regionale competente in materia forestale.

  4. Derogano, inoltre, al presente regolamento gli interventi nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

    Art. 3

    Modalita' di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione 1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, sono presentate dalla proprieta', dal soggetto gestore o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, che ne rispondono ai fini dell'applicazione dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009.

  5. La proprieta', il soggetto gestore o il possessore a qualunque titolo giuridicamente valido puo' incaricare alla presentazione delle comunicazioni o delle istanze di autorizzazione i seguenti soggetti:

    1. un qualunque soggetto terzo per le procedure di cui all'art.

      4;

    2. un tecnico forestale abilitato o un impresa iscritta all'albo di cui all'art. 31 della legge regionale n. 4/2009 per le procedure di cui agli articoli 5 e 6;

    3. gli sportelli forestali, istituiti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2009 per tutte le procedure.

  6. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia forestale.

    A far data dall'attivazione di specifiche procedure informatizzate le medesime sono presentate per via telematica.

  7. Il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali e di impianti di arboricoltura da legno esonera dalla presentazione delle comunicazioni o della istanza di autorizzazione.

    Art. 4

    Comunicazione semplice 1. Per gli interventi sotto indicati, e' presentata una comunicazione semplice conforme al modello di cui all'allegato G al presente regolamento:

    1. tagli di maturita' nei boschi cedui per superfici fino ai 5 ettari;

    2. tagli intercalari nei boschi cedui, nelle fustaie e nelle forme di governo misto e interventi di conversione a fustaia che interessano superfici complessivamente inferiori a 3 ettari;

    3. tagli di maturita' nei boschi a fustaia o nella componente a fustaia dei boschi a governo misto:

      1) fino a un massimo di 0,5 ettari in montagna;

      2) fino a un massimo di 0,25 ettari in pianura e collina;

    4. interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 16/2008;

    5. imboschimenti o rimboschimenti di superficie inferiore ad 1 ettaro;

    6. impianti di arboricoltura da legno su superfici superiori a 0,5 ettari in assenza di contributo pubblico;

    7. modifiche o integrazioni alla comunicazione di cui all'art.

      5 e all'autorizzazione di cui all'art. 6, limitatamente ai casi in cui le modifiche e le integrazioni riguardino le vie di esbosco o l'operatore che esegue l'intervento;

    8. interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale.

  8. La comunicazione e' presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

  9. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro un anno dalla data della comunicazione stessa.

  10. Dopo i primi tre anni di applicazione delle procedure di comunicazione di cui al presente articolo puo' essere stabilita, sulla base dell'analisi delle comunicazioni pervenute, una soglia di superficie minima sotto la quale gli interventi possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione.

    Art. 5

    Comunicazione corredata da relazione tecnica 1. Per gli interventi sotto indicati, e' presentata una comunicazione accompagnata da una relazione tecnica:

    1. tagli intercalari nei boschi cedui, nelle fustaie e nelle forme di governo misto che interessano superfici comprese tra 3 e 10 ettari;

    2. interventi di conversione a fustaia che interessano superfici comprese tra 3 e 10 ettari;

    3. tagli di maturita' nelle fustaie e nei boschi a governo misto:

      1) da 0,5 a 2 ettari in montagna;

      2) da 0,25 a 1 ettaro in pianura e collina;

    4. realizzazione di imboschimenti o rimboschimenti di superficie compresa tra 1 e 5 ettari;

    5. realizzazione degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'art. 49, di superficie inferiore a 3 ettari.

    6. taglio o estirpo dei cespuglieti di cui all'art. 59 su superfici maggiori di 1 ettaro.

  11. La relazione tecnica, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato H al presente regolamento, e' redatta da un tecnico forestale abilitato.

  12. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'intervento si intende autorizzato senza necessita' di provvedimenti espressi da parte della Regione.

  13. Entro lo stesso termine, la Regione, esaminata la relazione tecnica, puo' vietare l'esecuzione dell'intervento oppure puo' condizionare l'esecuzione dell'intervento al rispetto di prescrizioni.

  14. Il termine di trenta giorni e' sospeso nel caso in cui la Regione richieda approfondimenti, integrazioni o sia necessario acquisire pareri.

  15. Gli interventi devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione.

    Art. 6

    Autorizzazione con progetto di intervento 1. E' presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

    1. tagli di maturita' nei boschi cedui per superfici oltre i 5 ettari;

    2. interventi che superano le soglie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);

    3. boschi in situazioni speciali di cui agli articoli 40, 41 e 42;

    4. interventi nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000 e nelle garzaie ovunque ubicate, fatto salvo quanto specificato all'art. 8;

    5. interventi di modifica alla composizione specifica dei boschi di cui all'art. 13.

  16. Sono inoltre sottoposti ad autorizzazione gli altri interventi specificati dal regolamento.

  17. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato I al presente regolamento, e' redatto da un tecnico forestale abilitato.

  18. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, la Regione, esaminato il progetto, puo' negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento oppure autorizzarlo con eventuali prescrizioni.

  19. Il termine di quarantacinque giorni e' sospeso nel caso in cui la Regione richieda approfondimenti, integrazioni o sia necessario acquisire pareri.

  20. L'autorizzazione regionale ha validita' di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, ammissibili per superfici non superiori ai 50 ettari, per i quali la durata dell'autorizzazione puo' essere estesa fino a un massimo di cinque anni.

    Art. 7

    Individuazione delle superfici di intervento 1. In tutte le forme di governo e trattamento, all'interno di ogni singola proprieta', nelle aree affidate a un unico gestore o in quelle comprese nello stesso piano forestale aziendale, le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate anche se sono:

    1. separate da altre superfici boscate non sottoposte a intervento di ampiezza media inferiore ai 100 metri;

    2. separate tra loro da superfici forestali interessate da interventi selvicolturali negli ultimi tre anni;

    3. separate tra loro da aree con rinnovazione o ricacci di altezza inferiore a 3 metri.

  21. Le superfici di cui al comma 1 sono...

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