LEGGE REGIONALE 11 novembre 2010, n. 53 - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 58 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole:

'esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attivita' accessorie, nonche' per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-Metano)' sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola 'ambiente' sono inserite le seguenti: ', nonche' al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di carburanti ecocompatibili e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale'.

  1. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate.

  2. La lettera h) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:

    'h) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;'.

  3. La lettera i) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:

    'i) individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo dei servizi all'auto e all'automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attivita' integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica e di altre eventuali attivita' negli impianti;'.

  4. La lettera j) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:

    'j) individuazione di eventuali deroghe per l'erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l'energia elettrica.'.

  5. Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola 'ambiente' sono inserite le seguenti: ', e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la parola:

    'gasolio' e' sostituita dalla seguente: 'gasoli'.

  6. Al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola:

    'gasolio' e' sostituita dalla seguente: 'gasoli'.

  7. Il numero 5 della lettera b) del comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;'.

  8. Il comma 2 e' abrogato.

  9. Al comma 3, dopo la parola: 'autotrazione', sono inserite le seguenti: 'nonche' ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele,'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il comma 1 dell'art. 79 della legge...

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