DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2009, n. 347 - Legge regionale n. 13/2004, articolo 10, comma 1. Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, recante 'Interventi in materia di professioni' e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 della sopra citata legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale promuove interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita'; VISTO l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede che con apposito regolamento siano da disciplinare tutti gli interventi previsti dalla citata legge regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 17 settembre 2009, con la quale e' stato approvato in via preliminare il 'Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)';

Sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n.

13/2004, la competente Commissione consiliare che nella seduta di data 21 ottobre 2009 ha esaminato il sopra citato regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole a maggioranza, condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche:

dopo la lettera d), del comma 2, dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: 'e) non aver superato i quarantacinque anni di eta' alla data di presentazione della domanda di intervento contributivo.';

dopo il comma 2, dell'art. 3, e' aggiunto il seguente: '3.

L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 e' consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non puo' essere superiore a 20.000,00 euro.';

Atteso che la Commissione ha, inoltre, richiesto di modificare il regolamento in parola, inserendo altrettante disposizioni in base alle quali:

sia sottolineato il carattere sperimentate degli interventi ivi previsti;

venga istituito un meccanismo di monitoraggio sulle domande presentate e sulla loro tipologia;

non sia consentita la cumulabilita' dei contributi previsti tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare;

Ritenuto di accogliere le proposte formulate dalla competente Commissione consiliare;

Visto il 'Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)' integrato, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le proposte della Commissione consiliare;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 19 novembre 2009;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato 1

Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce le misure, i criteri e le modalita' per la realizzazione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e paternita' previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

  1. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono uno strumento di sostegno temporaneo, a carattere contributivo, che l'Amministrazione regionale promuove a favore delle professioniste e dei professionisti in presenza di comprovate e specifiche esigenze di conciliazione dei tempi, restando comunque in capo ai medesimi l'assolvimento della funzione genitoriale e l'armonizzazione del contesto lavorativo con quello familiare.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ripetibili e cumulabili tra di loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a dodici mesi frazionabili nel tempo.

  3. Non e' consentita la cumulabilita' degli interventi di cui al comma 1 tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 i prestatori di attivita' professionali ordinistiche iscritti ad ordini e collegi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ed i prestatori di attivita' professionali non ordinistiche che siano aderenti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale.

  4. Ai fini del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

    1. essere residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

    2. esercitare l'attivita' professionale in forma individuale;

    3. svolgere l'attivita' professionale con studio o altra struttura stabile nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

    4. svolgere esclusivamente l'attivita' professionale, sia essa ordinistica o non ordinistica, non essere lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o a tempo parziale), collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa, amministratori di societa' di persone e di societa' di capitali;

    5. non aver superato i quarantacinque anni di eta' alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.

    Art. 3.

    Interventi finanziabili 1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla promozione di comportamenti sociali e di pratiche organizzative del lavoro in grado di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, la condivisione delle responsabilita' di cura, la crescita di servizi qualificati sul piano educativo.

  5. Sono riconducibili agli interventi di cui al comma1:

    1. la sostituzione del/della professionista che eserciti l'attivita' professionale in forma individuale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

    2. il servizio di custodia socio-educativa;

    3. i servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi;

    4. i servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con handicap grave.

  6. L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 e' consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non puo' essere superiore a 20.000,00 euro.

    Capo II Requisiti per la concessione dei contributi Art. 4.

    Sostituzione del/della professionista 1. L'intervento relativo alla figura di sostituzione deve soddisfare seguenti requisiti:

    1. essere richiesto da liberi professionisti che risiedano ed esercitino l'attivita' professionale in forma individuale con studio o altra struttura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

    2. essere riferito a soggetti con esigenze di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT