LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 27 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 2º supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto del testo unico 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica (Art. 3, comma 41, legge regionale n. 1/2000) 1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

  1. la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

  2. la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);

  3. la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

  4. la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

  5. la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;

  6. l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruita' dei costi;

  7. la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

  8. la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

  9. la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;

  10. la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;

  11. la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

  12. la promozione di iniziative di ricerca;

  13. la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune puo' sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attivita' degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione degli alloggi;

  14. la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;

  15. l'individuazione delle modalita' di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

  16. l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER);

  17. il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;

  18. la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.

    Art. 3

    Programmazione regionale (Art. 2, commi 1 e 2, legge regionale n. 13/1996; art. 3, comma 43 e 52, legge regionale n. 1/2000) 1. Il Consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

    2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

  19. il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

    1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;

    2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n.

    1);

    3) le modalita' di incentivazione;

    4) la definizione dei settori di intervento;

    5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

    6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

    7) le determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei f‌lussi finanziari;

  20. il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonche' i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresi' l'entita' delle risorse finanziarie disponibili.

    3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma 2, lettera a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalita' di raccordo con gli interventi gia' programmati ai sensi della legislazione vigente.

    4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi1 e 2, la Giunta regionale:

  21. verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

  22. indirizza le attivita' degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

  23. promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

  24. esercita l'azione di vigilanza sulle ALER.

    Art. 4

    Fondi immobiliari (Art. 2, legge regionale n. 5/2004; art. 4, comma 4, legge regionale n. 13/2009) 1. La Giunta regionale puo' promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi.

    2. Per le medesime finalita', la Giunta regionale puo' sottoscrivere le quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.

    3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione e' determinato dalla Giunta regionale.

    4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.

    5. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo art. 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).

    Art. 5

    Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) (Articoli 1, 2, commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, legge regionale n.

    13/1996; art. 3, comma 42, legge regionale n. 1/2000) 1. La Regione coordina l'attivita' di edilizia residenziale pubblica e l'azione amministrativa delle ALER.

    2. La Regione, tramite le ALER di cui all'art. 11, assicura:

  25. la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER dalle leggi istitutive;

  26. l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui all'art.

    3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato;

  27. la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;

  28. la possibilita' di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.

    3. La Regione puo' attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

    4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ALER nonche' per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.

    5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT