LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 50 - Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' della legge 1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attivita' del settore della pesca e dell'acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.
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La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attivita' di produzione di pesca, acquacoltura e attivita' connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.
Art. 2
Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:
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gli imprenditori ittici cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;
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le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;
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le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'art.
5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
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organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
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fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007, della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
Art. 3
Contributi a fondo perduto 1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, per le seguenti iniziative:
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ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
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realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;
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realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
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introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualita';
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adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attivita' di pescaturismo e ittiturismo;
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valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
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ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;
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sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
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fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007.
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L'intensita' dell'aiuto e' quella prevista dal regolamento (CE) n. 1198/2006.
Art. 4
Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Il consiglio regionale-assemblea legislativa approva il programma regionale della pesca e...
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