LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 50 - Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' della legge 1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attivita' del settore della pesca e dell'acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

  1. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attivita' di produzione di pesca, acquacoltura e attivita' connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:

    1. gli imprenditori ittici cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;

    3. le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'art.

      5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

    4. organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

    5. fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007, della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

      Art. 3

      Contributi a fondo perduto 1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, per le seguenti iniziative:

    6. ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;

    7. realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;

    8. realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;

    9. introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualita';

    10. adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attivita' di pescaturismo e ittiturismo;

    11. valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;

    12. ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;

    13. sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

    14. fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007.

  2. L'intensita' dell'aiuto e' quella prevista dal regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Art. 4

    Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Il consiglio regionale-assemblea legislativa approva il programma regionale della pesca e...

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