N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 31977-2005 proposto da:

Servizi Industriali S.r.l. (C.F. n. 09758620158 - P.I.

05983950014), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avvocato Romanelli Guido Francesco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Montanaro Riccardo, Brigada Daniela, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente.

Contro Comune di Orbassano (C.F. n. 0138460019), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via P. da Palestrina n. 63, presso l'avvocato Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dal Piaz Claudio, giusta procura a margine del controricorso, controricorrente.

Avverso la sentenza n. 1302/2005 della Corte d'appello di Torino, depositata il 7 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2010 dal Consigliere dott. Aldo Ceccherini;

Udito, per la ricorrente, l'avvocato F. Romanelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito, per il controricorrente, l'avvocato M. Contaldi che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Premesso che:

oggetto del presente giudizio e' la legittimita' della deliberazione della Giunta del Comune di Orbassano in data 26 aprile 1993, che ha determinato nella misura di £ 1.353.329.210 il contributo dovuto dalla societa' ricorrente, in quanto gestore di un impianto di trattamento dei rifiuti, a norma dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, emanata in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, successivamente abrogata dall'art. 45, comma 5 della legge Regione Piemonte 13 aprile 1995, n.

59, e sostituita con altra disposizione di contenuto simile;

la norma regionale citata prevede un contributo a favore dei comuni nei quali sono localizzati gli impianti di trattamento dei rifiuti, e lo pone a carico dei soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali - fatta esclusione per gli inerti - e tossici e nocivi, nonche' dei soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi;

nel giudizio e' controversa la natura del contributo, e, qualora lo stesso debba qualificarsi come imposta di concessione regionale, l'esistenza dei presupposti di legittimita' dell'imposizione a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dall'art. 4 della...

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