N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2010

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento penale n. 409/2010 R.G.N.R. a carico di Ajie Ifeanyi nato in Nigeria il 2 febbraio 1982 chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998, all'udienza all'uopo fissata del 25 marzo 2010, nella contumacia dell'imputato e non essendosi il difensore, sebbene invitato, avvalso della facolta' di cui all'art. 32-bis, d.lgs.n. 274/2000, preliminarmente rileva di nutrire dubbi in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs.n. 286/1998 con riferimento agli artt. 3, 25 commi 2 e 27 Cost.

Da tali disposizioni, invero, e' ricavabile il principio secondo cui, affinche' possa dirsi legittimo il ricorso alla sanzione penale da parte del legislatore, occorre che la condotta del soggetto agente si materializzi in un comportamento esterno il quale deve, altresi', rivelarsi idoneo a determinare una lesione o, quanto meno una messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma (c.d. principio di necessaria lesivita' ed offensivita'), requisiti, entrambi, non agevoli da individuare nella fattispecie criminosa de qua.

La stessa pare, invero, articolata piu' su una mera condizione personale e sociale dell'agente e propria di una categoria di persone che a fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' del soggetto attivo.

Ne' pare che la fattispecie de qua possa ritenersi lesiva del bene della sicurezza pubblica, in ragione di quanto insegnato dallo stesso Giudice delle leggi nella pronuncia. n. 78/2007 nella quale viene evidenziato che 'il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza dello Stato' rappresenta un elemento 'che di per se' non e' univocamente sintomatico di una particolare pericolosita' sociale' mentre, con la pronuncia n. 22/2007 la Corte ha ritenuto il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs.n. 286/1998 (inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore) come una 'fattispecie che prescinde da un'accertata o presunta pericolosita' dei soggetti responsabili'. E, quindi, a maggior ragione deve ritenersi che una presunzione di pericolosita' non possa affatto ricorrere per i soggetti responsabili della condotta tipica di nuova incriminazione, ai quali non e' ascrivibile nemmeno la mancata osservanza di un provvedimento amministrativo.

Si ritiene, quindi, che l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale ma sono l'espressione di una...

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