N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 281/C/2010 nel Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, con ricorso depositato in data 4 febbraio 2010, e pendente tra:

Fabio Passini, assistito dall'avv. Sheila Davi contro il Comune di Calto (Rovigo).

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 e segg. L. n. 689/1981, per l'annullamento previa sospensione dell'esecutivita', del verbale di contestazione X-1004901 elevato dalla Polizia Locale di Calto il 15 ottobre 2009 e notificato il 7 dicembre 2009, ricorso che di seguito si trascrive integralmente.

Il sig. Passini Fabio, nato a Trecenta (Rovigo), il 13 ottobre 1976, residente in Ficarolo (Rovigo) via E. Figlioli n. 19, proprietario del veicolo tg. CN610SL, rappresentato e difeso dall'Avv. Sheila Davi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vanni Marangoni sito in Occhiobello, via Eridania n. 111/B e' come mandato steso a margine del presente atto.

Premesso che:

in data 7 dicembre 2009 veniva ritualmente notificato al ricorrente, a mezzo di raccomandata a.r., il verbale di accertamento n. X-1004901/2009 - Prot. 904901 della Polizia Locale di Calto (Rovigo) del 15 ottobre 2009 che in copia si allega (doc. 1);

nel predeto verbale e' contenuta la contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada rilevata mediante Traffiphot III SR - Photo R & V in via Eridania km 24+800 del comune di Calto (Rovigo), alle ore 15.29 dell'11 agosto 2009;

nel medesimo verbale si legge che la violazione non e' stata immediatamente contestata per la seguente causa: 'l'accertamento dell'infrazione e' avvenuto nelle previsioni di cui all'art. 201, comma bis, comma 1-ter del Codice della Strada';

il verbale impugnato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 155,00 e la decurtazione di punti 5 della patente;

in assenza dell'immediata contestazione, il verbale veniva recapitato all'intestatario del veicolo in questione;

ne deriva l'impossibilita' per il ricorrente di indicare le generalita' del conducente ai fine della sua inequivocabile identificazione, in quanto il veicolo in oggetto viene utilizzato anche da altre persone;

Espone 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione relativo al pagamento del contributo unificato.

Come noto, l'art. 2 al comma 212 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 (Legge finanziaria 2010) ha introdotto il comma 6-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo l'obbligo del pagamento del contributo unificato pari a € 30,00 oltre ad € 8,00 per bollo, in caso di proposizione di un ricorso avanti al Giudice di Pace avverso verbali comminanti sanzioni amministrative ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

E' evidente, che tale previsione ha generato, in sordina, una nuova tassa, in palese violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione. Per fare un semplice esempio, infatti, un cittadino erroneamente o illegittimamente sanzionato dalla Polizia Municipale per aver omesso di reiterare il pagamento della sosta sulle 'strisce blu' la cui sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada e' pari ad appena 22,00 euro, dovra' pagarne ben euro 38,00 per poter proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace, con cio' evidenziandosi un'evidente sproporzione tra il valore della controversia e le spese che devono in ogni caso essere anticipate dal ricorrente, confermando la violazione del principio di ragionevolezza scaturente dall'art. 3 della Costituzione. La norma introdotta dalla legge finanziaria, peraltro, mina sostanzialmente anche il diritto alla difesa di cui all'art. 24, che si assume anch'esso violato dei soggetti sanzionati i quali saranno senz'alcun dubbio disincentivati a presentare un ricorso il cui costo anticipato potrebbe essere in gran parte dei casi inferiore al valore della sanzione.

E' dunque evidente come l'onere imposto con la finanziaria 2010, relativo al pagamento del contributo unificato a carico di chi intenda proporre un ricorso avverso sanzioni amministrative non e' volto ad assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, bensi' a precludere o ad ostacolare gravemente la tutela giurisdizionale del cittadino: ne consegue che quelle norme, volte a precludere la tutela giurisdizionale dei propri diritti, anche a mezzo di ostacoli di natura economica, devono essere dichiarate incostituzionali (C. Cost. 522 del 2002 e n. 333 del 2001).

Imporre il pagamento di un contributo unificato, implica discriminazione nei confronti dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, ostacolati nell'esercizio del loro diritto di agire in giudizio.

E' pur vero che il soggetto destinatario di sanzione amministrativa potra' comunque rivolgersi al Prefetto, ma in tale modo si intende vincolare ancora di piu' l'accesso alla tutela giurisdizionale alla capacita' economica del singolo individuo.

Per queste ragioni, ritenuto che tale provvedimento sia incostituzionale per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto creerebbe un iniquo, evidente ed irragionevole squilibrio fra Enti o pubbliche amministrazioni con poteri sanzionatori da una parte e cittadini dall'altra, violando e vulnerando, quindi, il diritto alla difesa di quest'ultimi, la sottoscritta difesa, che pertanto non provvede al pagamento del contributo unificato, ritiene che la norma di cui all'art. 2 al comma 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sia palesemente illegittima costituzionalmente, tanto da rendersi necessaria la sua abrogazione, con necessaria rimessione della questione alla Corte Costituzionale, essendo la stessa non manifestamente infondata e rilevante ai fini della definizione del giudizio incardinato.

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