LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 25 - Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del consiglio regionale e del suo presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicita', trasparenza e pari opportunita' stabiliti dallo statuto.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le seguenti disposizioni si applicano:

  1. alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;

  2. alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;

  3. alle nomine e designazioni di rappresentanti del consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera p), dello statuto.

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.

      9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' - Collegato 2007).

    2. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle societa' con sistema duale, cosi' come previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), dello statuto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 130 del regolamento generale del Consiglio.

      Art. 3

      Presentazione delle candidature 1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del consiglio sono presentate al presidente del consiglio regionale e possono essere proposte dalla giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

    3. Le candidature sprovviste delle proposte di cui al comma 1 sono inammissibili.

    4. In riferimento alle finalita' di cui all'art. 1, al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

    5. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneita' professionale in relazione ad ogni specifico incarico.

    6. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresi' allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

  4. i dati anagrafici completi e la residenza;

  5. il titolo di studio;

  6. il curriculum professionale, nonche' l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso societa' a partecipazione pubblica e presso societa' private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;

  7. l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

  8. la disponibilita' all'accettazione dell'incarico;

  9. la dichiarazione specifica relativa alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

  10. per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

    1. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

    2. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.

    3. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature, e' facolta' dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvedere a formularle, allegando la documentazione di cui al comma 5, ovvero riaprire i termini per la presentazione.

      Art. 4

      Forme di pubblicita' 1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione, pubblica un bando nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito Internet del consiglio con il quale viene comunicata la necessita', da parte del consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione di che trattasi ed invita gli interessati a far presentare la propria candidatura dai soggetti individuati al comma 1 dell'art. 3.

    4. In caso di scadenze ravvicinate ed ai fini dello snellimento della procedura e di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare piu' nomine o designazioni.

    5. Entro il 31 gennaio di ogni anno e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito Internet del consiglio un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di competenza del Consiglio regionale.

      Art. 5

      Requisiti professionali 1. Per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, e' richiesta, oltre al possesso di titolo di studio adeguato, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

    6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

  11. titolo di studio adeguato all'attivita' dell'organismo interessato;

  12. esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternita' fino al massimo di un anno.

    1. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.

    2. Le disposizioni di cui al presente articolo nonche' dell'art.

      3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'art. 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.

      Art. 6

      Comitato tecnico di valutazione 1. All'inizio della legislatura e' costituito un comitato tecnico di valutazione, composto da tre membri...

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