LEGGE REGIONALE 16 novembre 2009, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennita' e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennita' spettanti ai membri della Giunta regionale».
(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 'Interventi in materia di indennita' e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino Alto Adige', come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 'Determinazione delle indennita' spettanti ai membri della Giunta regionale'.
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L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
'Art. 2 (Indennita' e diaria). - 1. L'indennita' di cui all'art.
1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'art. 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.
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La rivalutazione della indennita' e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all'indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall'avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento per l'indice ISTAT non applicato.
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La modalita' di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT.
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Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e' corrisposta una indennita' di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennita' di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennita' spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.'.
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Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dal...
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