REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 20 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali.

(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative dell'art. 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente e per l'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha abrogato il regolamento (CE) n.

479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.

479/2008.

  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai produttori che detengono superfici vitate complessivamente inferiori a 0,1 ettari, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli siano destinati esclusivamente al consumo familiare dei produttori stessi.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1. fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.

      173) e dall'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

    2. superficie vitata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e, in particolare:

      1) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella;

      2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

      3) superficie vitata di filari singoli, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e', per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

    3. estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

    4. diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

    5. vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa...

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