LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 49 - Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 4 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. In attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un piu' generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilita' ambientale degli edifici.

  1. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno validita' per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

    1. edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilita' del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;

    2. edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che cio' inibisca la possibilita' di documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;

    3. edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumita' o effetti di dequalificazione del contesto nel quale e' inserito per uno o piu' dei seguenti elementi, riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e 7:

      1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;

      2) localizzazione;

      3) funzione;

      4) tipologia;

      5) dimensione;

      6) stato di degrado;

    4. edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e sociosanitaria individuate nell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonche' le strutture ricettive di cui all'articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni;

    5. centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque denominati come 'centro storico' dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonche' i nuclei classificati 'Nuclei isolati in regime normativo di conservazione' (NI-CE) e 'Nuclei isolati in regime normativo di mantenimento' (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);

    6. volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, misurato in metri cubi.

      Art. 3

      Ampliamento di edifici esistenti 1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all'articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la funzionalita', la qualita' architettonica, statica e/o energetica dell'edificio interessato, nei limiti di seguito indicati:

    7. per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, e' consentito un incremento di 60 metri cubi;

    8. per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT