LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 47 - Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 4 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 14-bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:

'Articolo 14-bis (Convenzioni per l'affidamento di beni e servizi). - 1. La Regione Liguria e gli Enti del Settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) possono riservare annualmente alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), una quota dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 381/1991. Le modalita' di affidamento e le relative quote percentuali sono definite annualmente con legge collegata alla finanziaria regionale.

  1. La Regione puo' promuovere e sostenere gli Enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 381/1991.'.

    Art. 2

    Modifica dell'articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni 1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:

    'd) concessioni ad enti pubblici, compresi quelli economici, nonche' alle societa' di capitale a partecipazione pubblica, di contributi o finanziamenti agevolati finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l. 381/1991;'.

  2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r.

    23/1993, e' inserita la seguente:

    'd-bis) contributi a favore di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991 che assumono soggetti deboli o a rischio di emarginazione sociale segnalati dai Distretti sociosanitari, anche al di fuori delle categorie indicate nell'articolo 4 della legge stessa.'.

  3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della l. r.

    23/1993, e' sostituita dalla seguente:

    'c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;'.

    Art. 3

    Modifica dell'articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    '4. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitale a partecipazione pubblica, che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I contributi ed i finanziamenti agevolati non possono superare la misura del venti per cento del corrispettivo previsto da tali convenzioni e sono determinati proporzionalmente al numero degli insediamenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati in virtu' delle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono avere durata pluriennale e prevedere la verifica ed il monitoraggio sugli inserimenti lavorativi effettuati.'.

  4. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993, e' inserito il seguente:

    '4-bis. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo15, comma 2, lettera d-bis), le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) per nuove assunzioni dei soggetti indicati all'articolo 15, comma 2, lettera d-bis).'.

  5. Al comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993, la parola 'triennali' e' sostituita dalla seguente: 'pluriennali'.

    Art. 4

    Modifica dell'articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni 1. Al comma 1...

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