LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 70 - Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 25 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e in particolare l'art. 53;

Considerato quanto segue:

  1. Che la Regione Toscana da tempo e' attiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983, nonche' dell'art. 53 della legge regionale n.

    41/2005, nell'ambito del sostegno al rafforzamento della rete di servizi che nel territorio operano nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente nell'ambito del sostegno alla formazione degli operatori, del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno, dell'indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno alle coppie in adozione e nella fase post adozione ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di sostegno alla funzione genitoriale;

  2. In conformita' con il quadro normativo di riferimento, nonche' con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007 - 2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, e' emersa la necessita' di prevedere la costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della legge n. 184/1983, finalizzati al sostegno delle spese relative all'adozione, purche' tali spese siano riconoscibili ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina l'attivazione da parte della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell'ambito del sostegno dei costi connessi all'adozione.

  3. Le iniziative di cui alla presente legge sono applicabili alle sole adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni...

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