LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 69 - Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 25 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 2, 3, e 4, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e art. 4, commi c) e d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);

Considerato quanto segue:

  1. E' condivisa l'importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l'erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualita' della vita, l'istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro;

  2. E' emersa la necessita' di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalita' rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, cosi' come, piu' in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonche' la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della liberta' personale;

  3. Ritenuta l'esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale un adeguato trattamento economico, nonche' la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Finalita' 1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e piu' efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e dall'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonche' per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro liberta' personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, di seguito denominato 'garante'.

  4. Il garante svolge la sua attivita' a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati...

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