REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 16 - Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17).

(Pubblicato nel S.O. n. 175 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17

  1. Al comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 17/2008 le parole: 'con un minimo di dodici posti letto' sono soppresse.

  2. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 17/2008 la parola: 'recidences' e' sostituita dalla seguente: 'residences'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 4 del regolemento regionale n. 17/2008

  3. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      'b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonche' un numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle camere;';

    2. alla lettera c) dopo le parole: 'e fredda,' sono inserite le seguenti: 'uno specchio e una presa di corrente,';

    3. la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      'd) almeno un'area per uso comune che puo' coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente;'.

  4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 e' sostituita dalla seguente:

    'c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento;'.

  5. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 dopo le parole: 'e fredda,' sono inserite le seguenti: 'uno specchio e una presa di corrente,'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 17/2008

  6. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente:

    '3. L'appartamento e' un'unita' alloggiativa e funzionale, composta da uno o piu' ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 17/2008

  7. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 17/2008 le parole: 'A10' sono sostituite dalle seguenti: 'A9'.

    Art. 5

    Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 17/2008

  8. Al comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 17/2008 dopo le parole: 'presentazione della domanda' sono inserite le seguenti: ', previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul territorio provinciale,'.

    Art. 6

    Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 17/2008

  9. Al comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera...

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