Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

Capo I
Principi generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del

18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. In attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, Art. 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/30/CE e in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, favorendo il contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto - G.P.L. - e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprieta' delle amministrazioni pubbliche.

  3. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

    1. benzine;

    2. gasolio;

    3. G.P.L.;

    4. gas naturale - metano;

    5. idrogeno;

    6. olio lubrificante;

    7. i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformita' ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

  4. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attivita' commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

  5. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantita' trasferite. Esso e' composto da:

    1. una pompa o un sistema di adduzione;

    2. un contatore ed un misuratore;

    3. una pistola con una valvola di intercettazione;

    4. tubazioni di connessione;

    5. dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

  6. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o piu' erogatori; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

  7. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

  8. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

  9. Per impianto ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacita' ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprieta' di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

  10. Per contenitore-distributore ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacita' non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonche' di attivita' industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed auto-mezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

  11. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, G.P.L. e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

    Art. 3.

    Funzioni dei comuni

  12. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

    1. al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;

    2. al rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di G.P.L., metano o carburanti non esitati al momento della domanda su impianti esistenti o autorizzati;

    3. al rilascio dell'autorizzazione per l'ulteriore sospensione dell'attivita' dell'impianto;

    4. alla revoca ed alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;

    5. alla verifica degli impianti in condizioni di incompatibilita' con il sito sul quale insistono;

    6. ad ogni disposizione necessaria all'attuazione di eventuali precedenti accordi di programma;

    7. alla fissazione dei criteri, degli orari e dei turni di apertura e chiusura per l'esercizio delle attivita' integrative;

    8. all'applicazione delle sanzioni amministrative.

    Art. 4.

    Commissione consultiva regionale carburanti

  13. E' istituita presso la giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attivita' commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

  14. La commissione di cui al comma 1 e' composta da:

    1. l'assessore della giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attivita' commerciali, o suo delegato, che la presiede;

    2. il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attivita' commerciali o suo delegato;

    3. il rappresentante dell'unione petrolifera o suo delegato;

    4. il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;

    5. il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;

    6. il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione - DI.STRA.GAS. - o suo delegato;

    7. il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

    8. il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

    9. il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

    10. tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

    11. il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

    12. cinque esperti del settore;

  15. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.

  16. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la meta' piu' uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.

  17. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e' inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

  18. Ai componenti ed al segretario della commissione e' corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della delibera di giunta regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002.

  19. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed e' sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalita' di cui al comma 4.

  20. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

    Art. 5.

    Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

  21. La commissione di cui all'Art. 4 e' lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. L'attivita' della commissione si esplica in particolare fornendo contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

    1. la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti per il raggiungimento di un riequilibrio territoriale fra domanda ed offerta;

    2. la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

  22. La commissione esprime pareri consultivi alle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta inerenti le emissioni dei provvedimenti amministrativi di cui all'Art. 3, in ordine al rispetto delle norme di indirizzo programmatiche, e viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, Art. 3, comma 9.

    Art. 6.

    Osservatorio e sistemi informativi

  23. La Regione svolge un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante il proprio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT