Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 10 dell'8 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come modificata da ultimo con l'Art. 7, comma 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006);

Visto in particolare l'Art. 8 della citata legge regionale n. 12/1995, che prevede il sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'Art. 6 della legge medesima, mediante la concessione di contributi per il finanziamento di progetti volti alla promozione della cultura della solidarieta' nonche' all'orientamento ed alla formazione ed aggiornamento dei volontari, per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, per il rimborso delle spese per l'assicurazione dei volontari e, infine, per l'attuazione di progetti finalizzati a particolari interventi ed attivita' di volontariato;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarieta' e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 010/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attivita' delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2004, n. 0181/Pres.;

Ritenuto necessario adeguare e aggiornare la disciplina recata dai citati regolamenti, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e delle esigenze emerse nel mondo del volontariato ed espresse dal comitato regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995;

Ritenuto altresi' opportuno raccogliere e coordinare in un solo testo regolamentare la disciplina suddetta, con corrispondente abrogazione dei regolamenti sopraindicati, allo scopo di poter disporre di uno strumento normativo unitario ed organico per la gestione delle attivita' contributive di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 194 del 10 febbraio 2006;

Decreta:

E' approvato il Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006, nel testo allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 febbraio 2006

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t a

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, a sostegno delle seguenti iniziative:

    1. iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento dei volontari;

    2. formazione ed aggiornamento dei volontari;

    3. consolidamento delle strutture associative delle organizzazioni di volontariato o delle loro forme di coordinamento regionale ai fini della qualificazione dell'attivita' di volontariato delle stesse.

    Art. 2.

    B e n e f i c i a r i

  2. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.

    Art. 3.

    Indirizzi di programmazione finanziaria dei fondi

  3. Lo stanziamento disponibile sul capitolo viene ripartito annualmente, tra le diverse tipologie di intervento, con delibera della giunta regionale, previa acquisizione del parere del comitato regionale per il volontariato di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995.

Titolo II

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETA' E PER L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

DEI VOLONTARI.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

  1. I contributi di cui all'Art. 1, lettere a) e b), possono essere concessi entro il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte:

    1. alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento dei volontari;

    2. alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.

    Art. 5.

    Modalita' di presentazione delle domande

  2. Le domande di contributo redatte in conformita' al modello di cui all'allegato A, corredate della relazione illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di volontariato, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

    Art. 6. Promozione della cultura della solidarieta' e orientamento dei volontari

  3. Le iniziative di promozione della cultura della solidarieta' e all'orientamento dei volontari possono essere attuate mediante manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attivita' diverse rivolte a sensibilizzare la collettivita' in merito a situazioni di disagio, infermita', bisogno o altre, ovvero mediante iniziative rivolte ad indirizzare gli interessati verso una o altra attivita' di volontariato.

  4. Il limite massimo di contributo concedibile non puo' superare l'importo di 5.000,00 euro; tale limite e' elevato fino ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due o piu' organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale.

  5. E' ammessa la presentazione di una sola domanda ancorche' in forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio di riferimento.

  6. Le domande sono valutate tenuto conto dei costi e della validita' dell'iniziativa desunta dalla relazione illustrativa, nonche' dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte di piu' organizzazioni congiuntamente.

    Art. 7.

    Formazione e aggiornamento dei volontari

  7. Per le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT