Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regiona...

Capo I
Adeguamento all'ordinamento comunitario
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 22 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'Art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:

    1. dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:

      1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;

      2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalita' di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;

      3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;

    2. dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2004;

    3. modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'Art. 226 del trattato che istituisce la comunita' europea.

      Capo II
      Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e
      alimentazione umana di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a).

      Art. 2.

      Metodi di campionamento

  2. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalita' indicate nei seguenti allegati:

    1. i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato A;

    2. i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato B;

    3. i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato C.

  3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformita' al tenore massimo delle sostanze e' determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

    Art. 3.

    Metodi di analisi

  4. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:

    1. per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all'allegato D;

    2. per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di cui all'allegato E;

    3. per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all'allegato F.

    Capo III
    Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione
    per gli animali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b)

    Art. 4.

    Attuazione per rinvio

  5. Ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.

    Capo IV
    Modifica alla legge regionale n. 14/2002 in adeguamento al parere
    motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005.

    Art. 5.

    Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 14/2002

  6. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: ´dall'Art. 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoriª sono sostituite dalle seguenti: ´all'Art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di serviziª.

    Art. 6.

    Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 14/2002

  7. La lettera c) del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 14/2002 e' sostituita dalla seguente:

    ´c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonche' procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;ª.

    Art. 7.

    Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 14/2002

  8. Il comma 10 dell'Art. 7 della legge regionale n. 14/2002 e' sostituito dal seguente:

    ´10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'Art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, e' adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attivita' programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle aziende per i...

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