LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 2 - Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle societa' e degli organismi a partecipazione regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina il livello della remunerazione degli organi gestionali delle societa' di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la procedura per la sua determinazione nonche' il numero dei componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.

  1. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi' alle societa' di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonche' alle societa' controllate da Finpiemonte S.p.a. e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

  2. Relativamente alle societa', in cui la partecipazione regionale e' inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti locali, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, commi 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) nonche', in quanto con essa compatibile, quella di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della presente legge.

    Art. 2

    Compatibilita' del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalita' di determinazione 1. L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell'organo gestionale delle societa' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:

    1. il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non puo', in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le societa' di particolare complessita', della indennita' di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;

    2. la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attivita' di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro. Tale importo e' soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale.

  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, gli statuti delle societa' devono conformarsi a quanto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT