LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. 3 - Norme in materia di edilizia sociale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:

  1. l'individuazione delle modalita' di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;

  2. l'ordinamento degli enti operanti in materia;

  3. la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.

    Art. 2

    Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale 1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:

  4. acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

  5. acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalita' proprie dell'edilizia sociale;

  6. acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.

    2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

    3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

  7. realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

  8. di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

  9. di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

  10. costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).

    4. Sono altresi' esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.

    5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresi' essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

  11. alloggi che, per modalita' di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

  12. alloggi utilizzabili per finalita' socialmente rilevanti;

  13. alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.

    Art. 3

    Requisiti per l'assegnazione 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

  14. essere residente o prestare attivita' lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 2. I comuni hanno facolta', in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;

  15. non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta' o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

  16. non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta' o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

    1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

    2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;

    3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;

    4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o piu' persone;

  17. non avere avuto una precedente assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

  18. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

  19. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

  20. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

  21. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosita', salvo che il debito conseguente a morosita' sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

  22. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

    2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

    3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera

  23. da possedersi da parte del solo richiedente.

    4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonche' successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

    5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

    Art. 4

    Nucleo richiedente 1. Il nucleo richiedente e' composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

    2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non e' richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

  24. coniuge del richiedente;

  25. figli minori del richiedente;

  26. altro genitore di figli minori del richiedente;

  27. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

    Art. 5

    Procedure per l'assegnazione degli alloggi 1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e' di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.

    2. Ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegato A.

    3. Il bando di concorso e' emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilita' alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni.

    4. Il bando di concorso puo' prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non piu' di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.

    5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facolta' di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande gia' presentate.

    Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

    6. La graduatoria ha validita' a decorrere dal giorno successivo...

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