LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 50 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'articolo 1

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), e' sostituito dal seguente:

    '1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalita', tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere piu' efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, allo scopo di incentivare:

    1. le tecnologie che consentono il risparmio dell'energia, sia negli impieghi stazionari che nella mobilita' leggera;

    2. le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

    3. gli impianti dimostrativi e le attivita' di didattica specialistica;

    4. le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti interventi di aumento dell'efficienza energetica.'.

  2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3/2006 e' sostituito dal seguente:

    '3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 6-ter e 6-quater.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'articolo 2

  3. L'articolo 2 della legge regionale n. 3/2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. (Programmazione energetico-ambientale) - 1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia.

  4. La programmazione e' attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente:

    1. la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

    2. lo stato di attuazione degli interventi in atto;

    3. lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali;

    4. la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale.

  5. Il piano energetico-ambientale e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed e' aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano.

  6. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.'.

    Art. 3

    Inserimento dell'articolo 2-bis 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

    'Art. 2-bis.(Gestione dei dati energetici regionali) - 1. La raccolta, l'analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

  7. La struttura competente puo' affidare al Centro osservazione e attivita' sull'energia di cui all'articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.'.

    Art. 4

    Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete.

    Modificazioni all'articolo 3

  8. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, le parole: 'Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attivita' sono organizzate in accordo con la struttura competente' sono sostituite dalle seguenti: 'Centro osservazione e attivita' sull'energia (COA energia), le cui attivita' sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione'.

  9. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e' sostituito dal seguente:

    '2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.'.

  10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e' sostituito dal...

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